L’Agenzia delle Entrate spiega le novità dei decreti fiscali 2026

L’Agenzia delle Entrate spiega le novità dei decreti fiscali 2026

Dall’audizione in Senato del Direttore Carbone, emergono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle misure dei DL n.38 e n.42 Idel 2026 a sostegno di lavoratori e imprese.

Nell’audizione del 14 aprile davanti alla 6ª Commissione Finanze e Tesoro del Senato, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità fiscali previste dagli ultimi provvedimenti normativi: Decreto Fiscale 38/2026 e Decreto Carburanti-bis 42/2026, entrambi volti al sostegno dei settori più esposti alla crisi energetica e alla correzione di alcune rigidità introdotte con la Manovra.

Forniti i chiarimenti attesi da imprese e professionisti in tema di PEX, IVA sulle permute, regime degli impatriati, Transizione 5.0 e crediti d’imposta. E ribaditi i confini temporali delle varie misure, le norme con efficacia retroattiva e quelle che produrranno effetti dal 2027, oltre ai capitoli che restano legati a decreti attuativi o adempimenti tecnici successivi.

IVA sulle permute solo per i nuovi contratti

Tra i temi più sensibili c’è quello dell’IVA sulle permute. L’audizione ha ribadito che il nuovo criterio vale solo per le operazioni eseguite in forza di contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, lasciando in piedi una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi.

Il chiarimento disinnesca uno dei nodi più delicati emersi dopo la Manovra: il rischio di attrarre nel nuovo regime accordi già costruiti sulla disciplina precedente. Per chi ha contratti complessi o scambi articolati di beni e servizi, la linea di confine temporale torna quindi decisiva nella ricostruzione della base imponibile.

Impatriati, avviamento negativo e obbligazioni nel DL 38

Sul regime degli impatriati, è stato richiamato il divieto di cumulo con il regime dei neo-residenti, con applicazione per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2027.

Merita attenzione anche la tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione d’azienda o di ramo con continuità produttiva e occupazionale. Per i soggetti IAS adopter, la quota rilevata a conto economico viene ripartita nell’esercizio e nei quattro successivi, alleggerendo l’assorbimento fiscale immediato sul reddito e sull’IRAP.

Analizzata poi l’esenzione temporanea dall’imposta sostitutiva sugli interessi obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti, prevista fino al 31 dicembre 2028. È una misura tecnica, ma segnala il tentativo di rafforzare gli strumenti di stabilità del sistema in una fase di rendimenti più elevati.

PEX e dividendi tornano al regime previgente

Sul ripristino del regime PEX e dell’esclusione dei dividendi, con efficacia dal 1° gennaio 2026, l’AdE ha spiegato che vengono rimossi i requisiti dimensionali inseriti dalla legge di bilancio, che avevano riaperto dubbi interpretativi e frenato alcune scelte societarie nei primi mesi dell’anno. Per le società, il ritorno al quadro precedente incide direttamente sulla leggibilità fiscale delle partecipazioni e delle distribuzioni. Torna infatti l’esclusione dal reddito del 95% degli utili percepiti dai soggetti Ires e viene riassorbita la stretta che aveva inciso sulla participation exemption.

Transizione 5.0 all’89,77% e nuovi investimenti

Il decreto n. 42/2026 ha completato la correzione già avviata sul fronte Transizione 5.0. Dopo il taglio al 35% previsto dal DL 38 per le imprese rimaste senza copertura, il nuovo intervento alza il contributo riconosciuto nell’anno 2026 fino all’89,77% del credito richiesto per le comunicazioni già validate dal GSE.

Il segnale è duplice. Da un lato si prova a ricucire lo strappo apertosi con le imprese che avevano prenotato l’incentivo senza ottenere risorse; dall’altro si aggiunge un contributo specifico per gli investimenti in impianti destinati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, compresi i sistemi di accumulo, oltre alle spese di certificazione collegate alla riduzione dei consumi energetici.

Iperammortamento globale, credito agricolo e aiuti energia

Nel pacchetto fiscale illustrato in Commissione Finanze e Tesoro del Senato, ha trovato posto anche la revisione dell’iperammortamento 2026, con la soppressione del vincolo di origine UE o SEE per i beni strumentali agevolabili. È una correzione che riapre spazio soprattutto alle filiere che acquistano macchinari e tecnologie fuori dall’area europea, lasciando però fermi i limiti specifici già previsti per alcune componenti energetiche.

Sul fronte energia, il DL 42 ha introdotto un credito d’imposta fino al 20% per le imprese agricole sulle spese sostenute nel marzo 2026 per gasolio e benzina, da usare in compensazione entro fine anno.

Accanto a questa misura, nel più vasto quadro del capitolo internazionalizzazione, si colloca il rafforzamento dei sostegni alle imprese colpite dal rincaro dell’energia o dalle ricadute economiche del conflitto nell’area del Golfo Persico.

 

Fonte: PMI.it