Amianto nei cantieri: nuovi obblighi per le imprese dal 24 gennaio
Nuovi obblighi per i datori di lavoro operanti in settori caratterizzati da rischio di esposizione all’amianto. Dal 24 gennaio 2026 entra in vigore il decreto legislativo 213/2025, che recepisce la direttiva europea sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Le nuove disposizioni intervengono su valutazione dei rischi, formazione obbligatoria, dispositivi di protezione individuale, sorveglianza sanitaria e gestione operativa dei cantieri, aggiornando il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro.
Il decreto modifica e integra le regole contenute nel decreto legislativo 81/2008 e si applica a un ampio perimetro di attività, tra cui manutenzione, ristrutturazione e demolizione, rimozione dell’amianto o di materiali che lo contengono, smaltimento e trattamento dei rifiuti, bonifica di aree contaminate, attività estrattive o di scavo in pietre verdi, nonché interventi di emergenza e lotta antincendio in contesti con potenziale rilascio di fibre.
Individuazione della presenza di amianto
Prima di avviare lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per individuare la possibile presenza di materiali contenenti amianto.
Per edifici realizzati prima del 1992, devono essere richieste informazioni ai proprietari, ad altri datori di lavoro coinvolti o consultate fonti disponibili, inclusi eventuali registri tecnici. Qualora tali informazioni non siano reperibili, il datore di lavoro deve provvedere a un accertamento tramite operatore qualificato, acquisendo l’esito dell’esame prima dell’inizio delle attività. Le informazioni raccolte devono essere rese disponibili anche agli altri soggetti operanti nel cantiere.
Valutazione dei rischi e obblighi di notifica
In presenza di attività che comportano rischio di esposizione all’amianto, l’impresa deve effettuare una valutazione specifica dei rischi, finalizzata a determinare la natura e il livello dell’esposizione dei lavoratori. Il decreto introduce inoltre il principio della priorità della rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di intervento manutentivo, quando tecnicamente possibile.
È inoltre obbligatoria la notifica preventiva all’organo di vigilanza competente, che deve indicare:
- ubicazione del cantiere;
- tipologia e quantità di materiali contenenti amianto;
- attività previste e misure di sicurezza adottate;
- numero dei lavoratori coinvolti;
- data di inizio e durata stimata dei lavori.
DPI e misure di sicurezza operative
Il decreto rafforza gli obblighi relativi all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, in particolare per la protezione delle vie respiratorie, che devono garantire un fattore di protezione adeguato alla concentrazione di fibre presenti nell’aria.
L’impiego dei DPI deve essere organizzato prevedendo periodi di riposo adeguati allo sforzo fisico richiesto, con accesso alle aree di pausa subordinato a idonee procedure di decontaminazione. Le modalità operative devono essere tali da ridurre al minimo la dispersione di polveri e l’esposizione dei lavoratori.
La concentrazione di fibre di amianto nell’aria deve essere monitorata a intervalli regolari mediante strumenti idonei. Il valore limite di esposizione è fissato a 0,01 fibre per cm³, calcolato come media ponderata su 8 ore. In caso di superamento del limite, o qualora emerga la presenza non prevista di materiali contenenti amianto, i lavori devono cessare immediatamente e possono riprendere solo dopo l’adozione di misure adeguate di protezione.
Formazione obbligatoria e sorveglianza sanitaria
I lavoratori impegnati in attività di demolizione o rimozione dell’amianto devono ricevere una formazione specifica sull’uso delle attrezzature e delle tecnologie volte a limitare l’emissione e la dispersione delle fibre durante le lavorazioni.
Tutti i soggetti esposti a rischio devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’inizio dell’attività e successivamente almeno ogni tre anni. Al termine dei lavori è obbligatoria una visita medica conclusiva. Il medico competente è tenuto a fornire indicazioni puntuali sulle prescrizioni sanitarie da seguire e sull’eventuale necessità di ulteriori accertamenti nel tempo.
Fonte: PMI.it
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