Riforma IRPEF: nuove addizionali regionali o aliquota unica

Riforma IRPEF: nuove addizionali regionali o aliquota unica

Le Regioni senza aliquota unica dell’addizionale IRPEF devono approvare specifica norma di coordinamento con la riforma IRPEF entro il 31 marzo.

Le Regioni devono adeguare il meccanismo di calcolo delle addizionali IRPEF alla riforma fiscale, che ha ridotto da cinque a quattro gli scaglioni e li ha rimodulati. Il ministero dell’Economia ha stabilito le regole con cui devono procedere con la Risoluzione 2/2022 del Dipartimento delle Finanze: gli enti locali che intendono mantenere l’aliquota unica addizionale non devono fare nulla, se l’hanno modificato con propria legge entro il 31 dicembre 2021, devono procedere all’adeguamento normativo, coordinandolo con la nuova IRPEF, entro il 31 marzo.

Riforma IRPEF e addizionali regionali

L’addizionale regionale all’IRPEF è determinata applicando l’aliquota al reddito complessivo imponibile, al netto degli oneri deducibili. A tal proposito, il Legislatore ha stabilito un principio generale, contenuto nel comma 4 dell’articolo 6 del dlgs 68/2011, in base al quale:

“per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività le Regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF”.

=> La Riforma IRPEF spiegata dal Ministero dell’Economia

Come sono cambiati gli scaglioni IRPEF

Ora, gli scaglioni di reddito sono cambiati con la riforma IRPEF, nel seguente modo:

  1. scaglione invariato:, aliquota al 23% per redditi fino a 15mila euro;
  2. scaglione: redditi da 15mila a 28mila euro, aliquota al 25% (scesa dal precedente 27%);
  3. scaglione: redditi da 28mila a 50mila euro (prima fino a 55mila euro), aliquota al 35% (scesa dal precedente 38%);
  4. scaglione: redditi oltre i 50mila euro (prima si applicava fra 55mila e 75mila euro), aliquota al 43% (prima al 41%);
  5. scaglione eliminato: prima si applicava sopra i 75mila euro, con aliquota al 43%.

Coordinamento aliquote e addizionali

Le regole di armonizzazione sono contenute nei commi 5 e 6 della Manovra (legge 234/2021), che prevede due passaggi: l’adeguamento delle aliquote regionali 2022 deve arrivare entro il 31 marzo (normalmente le Regioni devono approvare la relativa norma entro il 31 dicembre) e resta poi fissato al 13 maggio il termine per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale al Ministero, ai fini della pubblicazione sul portale.

Semplificazioni con aliquota unica

Il MEF prevede una semplificazione, che evita alle Regioni che intendono mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale di dover emanare una nuova legge. In questo caso, basta «procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale», entro il 13 maggio. Dunque, in piena autonomia. Diversamente:

“si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF”.

Nuova legge che va pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo.

Fonte: PMI.it