
Dimissioni per assenza ingiustificata: istruzioni e modello INL
L’INL pubblica le prime indicazioni operative relative alla nuova norma introdotta con il Collegato Lavoro, che prevede le dimissioni volontarie in caso di assenze ingiustificate che superano i 15 giorni consecutivi, senza diritto alla NASPI.
Le dimissioni volontarie scattano per i dipendenti che superano i 15 giorni di assenza ingiustificata, tenendo conto di quanto indicato nei singoli CCNL. Tuttavia, il passaggio non è automatico.
Dimissioni per assenza ingiustificata
Intervenendo in materia di risoluzione del rapporto di lavoro, infatti, il decreto collegato alla Manovra 2025 ha disposto la previsione di legge tramite cui si configura una nuova fattispecie di dimissioni, senza che possa più scattare la possibilità di perdere il lavoro (condizione che avrebbe invece dato diritto al sussidio di disoccupazione).
La procedura a carico dei datori di lavoro
L’INL, con la Nota pubblicata il 22 gennaio 2025, ha infatti specificato che spetta al datore di lavoro la scelta di far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro.
Viene anche ribadito che, qualora il datore di lavoro intenda farlo, inviando la relativa comunicazione all’INL, dovrà prima verificare che l’assenza ingiustificata abbia superato l’effettivo termine indicato nel contratto collettivo nazionale (CCNL) applicato, fermo restando che devono essere trascorsi almeno 15giorni dall’inizio del periodo di assenza.
La comunicazione del datore di lavoro deve essere inviata via PEC alla sede territoriale INL, riportando tutte le informazioni concernenti il lavoratore e utilizzando un modello ad hoc.
Il lavoratore, tuttavia, può evitare le dimissioni dimostrando:
L’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Eventuali accertamenti da parte dell’Ispettorato, inoltre, dovranno essere avviati e conclusi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Fonte: PMI.it