
Definizione delle irregolarità formali in scadenza al 31 marzo 2023
La “Legge di Bilancio 2023” (legge n. 197 del 29 dicembre 2022), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha stabilito importanti novità in materia di riscossione.
In particolare la Definizione delle irregolarità formali (Articolo 1, commi da 166 a 173, legge di bilancio 2023) consente di regolarizzare, pagando 200 euro per ciascun periodo d’imposta, le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza
di obblighi o adempimenti di natura formale, per le quali sono competenti gli uffici dell’Agenzia Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022, sempre che le stesse non siano rilevanti sulla determinazione della base imponibile,
sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
Ambito oggettivo
Ricordiamo innanzitutto che esistono due tipologie di sanzioni:
- A) A) le violazioni «formali», conseguenti ad illeciti/errori che non hanno conseguenze sostanziali e non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo; queste non sono punibili.
- B) B) le violazioni «meramente formali» che sono invece riconducibili a violazioni che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo e che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo;
- B) Le sanzioni «formali» rientrano nella definizione se sono di competenti degli uffici dell’Agenzia Entrate e se sono state commesse fino al 31 ottobre 2022.
Rientrano quindi nella sanatoria, per esempio:
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997);
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE) (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo;
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997);
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997);
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997);
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997);
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997);
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997);
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997);
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
- mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).
Modalità operative
Per la regolarizzazione delle violazioni formali occorre pagare 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui le stesse si riferiscono ( 2019, 2020, 2021, 2022) . Il versamento deve essere effettuato in 2 rate di pari importo,
con scadenza, rispettivamente, al 31 marzo 2023 e al 31 marzo 2024. È anche possibile provvedere in un’unica soluzione entro il termine della prima rata. Come avrete compreso si tratta di una importante e favorevole
occasione per definire le pendenze più critiche, che possono rappresentare un ostacolo ad una corretta gestione della propria attività.
Il nostro associato “Studio Sabatini Luigi” è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per assistervi nella definizione agevolata ai seguenti riferimenti: via Alessandrini 6, Vasto – tel. 0873 /378379 – mail: studiosabatiniluigi@virgilio.it.
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