Compensazione INPS e Bonus Edilizi dal 2024
Dal 2024 sarà possibile compensare i crediti fiscali – compreso il Superbonus – con i contributi INPS. Lo prevede la Manovra, sciogliendo un nodo legislativo per il quale finora l’INPS che concedeva tale possibilità, già prevista, non ritenendo tali crediti non certi.
La norma va a modificare l’articolo 37 del decreto legge 223/2006, che indica quali compensazioni si possono effettuare. E inserisce anche i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL.
Crediti fiscali compensabili con versamenti INPS e INAIL
In base a questa modifica, contenuta nell’articolo 23 del disegno di legge della Manovra 2024, il comma 49-bis dell’articolo 37 del decreto legge 223/2006 prevedrà dall’anno prossimo che i contribuenti possano compensare il credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno di IVA, IRPEF e addizionali, imposte sostitutive delle imposte sul reddito, IRAP, crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, bonus da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, contributi INPS e premi INAIL esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Compensazione anche per crediti edilizi
I crediti da Superbonus e quelli relativi alle altre detrazioni edilizie sono crediti IRPEF, di conseguenza dovrebbero essere ricompresi in questa nuova possibilità.
Le modalità tecniche verranno definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Manovra 2024 (quindi entro i primi di marzo), che al momento è in Senato come ddl di Bilancio.
Chi può compensare i crediti
C’è anche una modifica all’articolo 17 del decreto legislativo 241/1997 relativa ai soggetti che possono compensare i contributi INPS.
- Datori di lavoro non agricoli: a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva;
- Datori che versano contribuzione agricola unificata per manodopera: a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- Autonomi nelle gestioni artigiani e commercianti: dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione;
- Liberi professionisti in Gestione Separata INPS: anche in questo caso, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Fonte: PMI.it
studioware