
Polizza catastrofale obbligatoria per le medie imprese: come adeguarsi
Il 1° ottobre 2025 è entrato in vigore il nuovo obbligo per le medie imprese italiane di stipulare una polizza contro il rischio di catastrofi naturali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Per mettersi in regola, bisogna seguire le direttive del DM Economia e Finanze 18/2025, che riporta il Regolamento, con le modalità operative e gli schemi di assicurazione CatNat.
L’obbligo di polizze catastrofali per le medie imprese
L’obbligo di stipulare una polizza assicurativa catastrofale è contenuto nei commi 101 e seguenti della Manovra 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213). Riguarda le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, «a copertura dei danni direttamente cagionati a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, iscritti a bilancio, da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni». Per le medie imprese l’obbligo è scattato il 1° ottobre 2025.
Calcolo premi assicurativi
I premi vengono calcolati in base al rischio, considerando i seguenti fattori:
- ubicazione geografica e vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base di dati storici, mappe di pericolosità e modelli predittivi;
- misure di prevenzione adottate dall’impresa, anche tramite organizzazioni collettive, per ridurre il rischio e proteggere i beni aziendali (art. 2424 c.c.);
- aggiornamento periodico dei premi, secondo il principio di mutualità e tenendo conto dell’evoluzione economica e della solvibilità delle compagnie assicurative.
Danno indennizzabile e franchigie
Per la copertura di danni fino a 30 milioni di euro, le polizze possono prevedere uno scoperto massimo del 15% a carico dell’assicurato, se concordato tra le parti. Per importi superiori ai 30 milioni di euro, o nel caso di grandi imprese (art. 1, comma 1, lettera o, del decreto), la percentuale di danno a carico dell’assicurato è negoziabile liberamente tra le parti, pur restando obbligatoria la copertura assicurativa.
Massimali di indennizzo
Le polizze possono prevedere limiti di indennizzo in base alla somma assicurata:
- fino a 1 milione di euro copertura fino all’intero importo assicurato;
- da 1 a 30 milioni di euro copertura per almeno il 70% della somma assicurata;
- oltre 30 milioni di euro massimali negoziabili tra le parti, pur restando l’obbligo assicurativo.
Per i terreni, la copertura è a primo rischio assoluto, con massimali proporzionali alla superficie assicurata. Nel caso di polizze collettive o convenzioni, i contratti devono prevedere classi di rischio con massimali differenziati in base alle esigenze specifiche di copertura.
Cosa comporta l’inadempienza
Le imprese che non si adegueranno al nuovo obbligo di assicurazione verranno penalizzate nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Impatto economico sulle PMI
Secondo un’analisi di Unimpresa – sulla base delle tariffe di mercato, prendendo a esempio una PMI con 500 metri quadrati di sede e 15 dipendenti – i costi annuali delle polizze variano in base al livello di rischio della zona in cui si trova l’azienda.
- Zone a basso rischio: costo annuale tra 1.500 e 3.000 euro.
- Zone a medio rischio: costo annuale tra 3.000 e 6.000 euro.
- Zone ad alto rischio: costo annuale tra 6.000 e 12.000 euro.
Per le grandi imprese con più stabilimenti, la spesa annua può superare i 30.000 euro.
Fonte: PMI.it