
PEC obbligatoria: guida per amministratori di società
Per gli amministratori di società vige l’obbligo di comunicare il domicilio digitale, necessario per l’iscrizione al Registro delle Imprese. Si tratta di un adempimento che, solo per quelle costituite dal 1° gennaio, è slittato al 31 dicembre. Da parte di Unioncamere e del Consiglio Nazionale del Notariato arriva una nota congiunta che riepiloga quanto previsto.
Sono tenute all’obbligo di comunicazione le imprese costituite in forma societaria, chiamando in causa gli amministratori anche se ricoprono la carica non essendo operativi o muniti di delega.
Occorrono entrambi i requisiti, e quindi attività di impresa e forma societaria: sono quindi escluse le società che non svolgono attività d’impresa (ad es. le Stp, le Sta e le società di mutuo soccorso) i consorzi e altri enti che pur svolgendo attività d’impresa non siano società e i contratti di rete.
L’obbligo, inoltre, coinvolge anche i liquidatori poiché amministrano la società in liquidazione.
Per quanto riguarda le caratteristiche del domicilio digitale, la nota specifica che si tratta di un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
L’amministratore/liquidatore, quindi, può optare alternativamente per l’indicazione:
- del proprio domicilio digitale personale;
- dello stesso domicilio digitale personale per le cariche ricoperte in diverse società;
- di diversi domicili digitali per le cariche ricoperte in diverse società;
Non è invece possibile, invece, comunicare un domicilio digitale di un’altra società o che sia riferito ad altro amministratore/liquidatore.
Fonte: PMI.it