Aggiornamenti normativi sui crediti di imposta e sulla energy release
L’Agenzia delle Entrate, seppur con imperdonabile ritardo, ha pubblicato i nuovi codici tributo per poter utilizzare il credito di imposta per il terzo trimestre 2022.
Di seguito i nuovo codici:
- “6968” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6969” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6970” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6971” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
- “6972” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.
Le specifiche esatte si possono trovare al seguente link:
https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/Recenti.php
Inoltre, con riguardo al quarto trimestre 2022, nella bozza del DL “Aiuti-ter” approvata in CDM, e in attesa del DL definitivo:
- sono stati estesi i crediti d’imposta per l’energia elettrica e il gas naturale ai mesi di ottobre e novembre 2022
- i termini per la compensazione relativa al quarto trimestre verranno estesi al 2023 (31 marzo o 30 giugno 2023)
- i crediti saranno aumentati al 40% per gli energivori e i gasivori
- sarà estesa la platea, alle aziende non energivore dotate di contatore di potenza superiore a 4,5 kW
- i crediti per i non energivori e non gasivori sono stati estesi rispettivamente al 30% (dal 15%) e al 40% (dal 25%)
- le condizioni di accesso al credito d’imposta rimangono le medesime (incremento del trimestre precedente, in rapporto al corrispondente trimestre del 2019, superiore al 30%)
Infine un accenno ai contenuti del DM, firmato dal Ministro Cingolani e riguardante la cosiddetta “Energy Release” (in attesa di pubblicazione).
Si prevede che, entro dieci giorni il GSE individui i volumi da comunicare al GME per organizzare le procedure di assegnazione dei 18 TWh rinnovabili nella disponibilità del GSE.
Entro venti giorni, il Gse predisporrà lo schema contrattuale e determinerà le garanzie che l’aggiudicatario è tenuto a presentare, nonché le modalità con le quali i clienti finali, anche in forma aggregata, possono accreditarsi per le procedure.
Il volume minimo che ciascun candidato può richiedere, anche in forma aggregata, è di 1 GWh/anno, quello massimo non deve superare il 3% di quello complessivamente offerto dal Gse e il 30% del consumo medio degli ultimi tre anni.
In esito alla procedura, il Gse stipula con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie fino al 31 dicembre 2025. Il gap tra il prezzo di allocazione e quello medio mensile sul mercato (che determina quanto eventualmente dovrà essere finanziato in bolletta, con modalità definite da ARERA) verrà calcolato sul 70% dell’energia aggiudicata.
Il prezzo fissato è di 210 €/MWh ma potrà essere rivisto anche alla luce del tetto di 180 € fissato dalla Ue per la generazione inframarginale.
Il Ministro ha altresì annunciato un analogo prossimo provvedimento sul gas.
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