
Green pass obbligatorio anche nei luoghi di lavoro: cosa cambia da domani 15 ottobre
Il Decreto Legge del 21 settembre 2021 n.127 ha esteso l’obbligo di possedere e esibire il Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati.
Dal 15 ottobre prossimo, per accedere ai luoghi di lavoro, deve essere in possesso del green pass sia il personale delle Amministrazioni pubbliche sia il personale di tutte le Aziende del settore privato.
Le disposizioni si applicano a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi di lavoro indicati, regola valida anche per imprese esterne che accedono agli ambienti di lavoro per svolgervi una qualsiasi attività lavorativa. Tale obbligo non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (bambini sotto anni 12) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Come si ottiene il Green Pass e Validità
Somministrazione della prima dose di vaccino – dal 15°giorno dopo la somministrazione fino alla data prevista per la seconda dose;
Completamento del ciclo vaccinale – 12 mesi dalla data di completamento;
Guarigione da malattia Covid – 6 mesi dalla data di guarigione;
Somministrazione di una sola dose di vaccino dopo una precedente infezione da SARS-Cov-2 – da subito dopo la somministrazione della prima dose e per 12 mesi;
Esito di un tampone molecolare – validità di 72 ore dall’esecuzione del test;
Esito di un tampone antigenico rapido – validità di 48 ore dall’esecuzione del test.
Chi controlla il Green Pass
I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni direttamente o attraverso personale specificatamente incaricato. In via prioritaria le verifiche dovrebbero essere fatte prima dell’accesso nei luoghi di lavoro. I controlli possono essere fatti anche a campione.
Senza Green Pass
Il lavoratore sprovvisto di idonea certificazione o che si rifiuta di esibirla è considerato assente ingiustificato sino alla presentazione della certificazione e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti né la retribuzione né altro tipo di compenso.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro può, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata del lavoratore, sospenderlo sino alla data di fine del contratto di lavoro stipulato per sostituirlo. La sospensione non può comunque essere superiore ad un periodo di 10 giorni, rinnovabili una sola volta.
Sanzioni
Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro.
Per ulteriori informazioni si rimanda al DPCM del 12 ottobre 2021: